Accesso Civico

L’accesso civico, disciplinato dall’art. 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, trova riferimento nell'obbligo, in capo alle Pubbliche Amministrazioni, di pubblicare documenti, informazioni o dati e nel conseguente diritto di chiunque di richiedere i medesimi nei casi di omessa o parziale pubblicazione.

  • 1. Come esercitare il diritto

    La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e deve essere presentata al “Responsabile per il diritto di accesso civico”, sig.ra Alessandra Menazza, al seguente indirizzo di posta elettronica: accessocivico@venetopromozione.it utilizzando l’ apposito modulo:

    Modulo di richiesta accesso civico (formato pdf)
    Modulo di richiesta accesso civico (formato doc)
    Modulo di richiesta accesso civico (formato odt)

     

  • 2. Il procedimento

    L’amministrazione, entro 30 giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l’amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
     

  • 3. Accesso civico e diritto di accesso agli atti ai sensi della legge 241/1990

    A differenza del diritto di accesso agli atti previsto dalla legge 241/90 che presuppone un interesse diretto, concreto e attuale giuridicamente tutelato, l’accesso civico è il diritto di chiunque di chiedere, senza la necessità di una motivazione, la pubblicazione di documenti, informazioni o dati alle Pubbliche Amministrazioni.
     

  • 4. A chi rivolgersi

    L’Ufficio competente di Veneto Promozione è a disposizione per informazioni e assistenza nella compilazione della domanda di accesso civico, anche al Titolare del potere sostitutivo.
     

  • 5. Ritardo o mancata risposta

    Nel l'ipotesi di ritardo o di mancata risposta da parte dell'amministrazione ad un'istanza di accesso civico, il richiedente potrà ricorrere al Titolare del potere sostitutivo utilizzando l’apposito modulo:

    modulo richiesta Titolare del potere sostitutivo (formato pdf)
    modulo richiesta Titolare del potere sostitutivo (formato doc)
    modulo richiesta Titolare del potere sostitutivo (formato odt)

    da inviare a tps@venetopromozione.it e per conoscenza al Responsabile dell’Accesso Civico (accessocivico@venetopromozione.it).
     

  • 6. Tutela dell'accesso civico

    L'art.50 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 prevede che contro le decisioni e contro il silenzio della Pubblica Amministrazione sulla richiesta di accesso civico, connessa all’inadempimento degli obblighi di trasparenza, il richiedente possa proporre ricorso al giudice amministrativo (T.A.R.–Tribunale Amministrativo Regionale) secondo le disposizioni di cui al Decreto legislativo n.104/2010.

     

  • 7. Registro degli accessi

    Nessuna richiesta di accesso pervenuta al 31/03/2017.